|
GLOSSARIO
Qui si propone la spiegazione di alcune parole contenute nel testo e dei chiarimenti rispetto ad alcune parole che sono frequentemente usate nel contesto della Giustizia Minorile in Itlia.
Accertamenti sulla personalità del minorenne (Art. 9 D.P.R. 448/88)
Il Pubblico Ministero e il Giudice acquisiscano elementi sulle condizioni e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, e per valutare la rilevanza sociale del fatto.
Affidamento in prova al servizio sociale
E’ una misura penitenziaria che può sostituire, totalmente o in parte la pena detentiva, dopo la condanna detentiva. La misura consiste in un’alternativa alla detenzione realizzata mediante il trattamento in libertà. Il minore è seguito nel suo ambiente di vita dall’U.S.S.M. che favorisce il programma educativo e d’inserimento attraverso prescrizioni e controlli.
Archiviazione
E’ un provvedimento che chiude la fase delle indagini preliminari. Viene applicato in alternativa all’esercizio dell’azione penale per infondatezza della notizia di reato o quando non vi siano elementi per sostenere l’accusa. Il Pubblico Ministero rivolge al Giudice delle Indagini Preliminari la richiesta di archiviazione che può accoglierla o respingerla.
Assistente sociale
E’ un professionista che fornisce assistenza ai minorenni indiziati e autori di reato in ogni fase del procedimento penale. Su richiesta del Pubblico Ministero raccoglie informazioni su tali minorenni (art.9 D.P.R. 448/88: l’accertamento della personalità), ed elabora progetti con e per il minore, concorrendo alle decisioni dell’Autorità Giudiziaria Minorile. L’assistente sociale (o meglio l’Ufficio di Servizio Sociale o U.S.S.M.) si attiva nel momento in cui, a seguito di denuncia, un minore entra nel circuito penale e lo accompagna in tutto il percorso penale, dall’inizio alla fine. Interviene quando il minore si trova in stato di arresto e di fermo, lo segue nel progetto educativo previsto dalla misura cautelare non detentiva, svolge attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive concesse ai minori e gestisce la misura della sospensione del processo e della messa alla prova.
C.G.M. – Centro per la Giustizia Minorile
E’ l’ente che esercita funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi Minorili da essi dipendenti, quali gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità.
Conciliazione tra vittima e autore di reato
E’ il percorso che mira alla ricomposizione del conflitto tra vittima e autore del reato.
C.P.A. - Centro di Prima Accoglienza
E’ il Servizio Minorile che ospita i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida che deve aver luogo entro 96 ore dall'arresto, fermo o accompagnamento. Pur non essendo una struttura carceraria assicura la custodia dei minorenni. Al suo interno opera un’équipe composta da educatore, psicologo, assistente sociale, mediatore culturale, che predispone una prima relazione informativa sulla situazione psicologica e sociale del minorenne e sulle risorse disponibili sul territorio per quel caso con l'obiettivo di fornire all'Autorità giudiziaria competente, tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne.
Collegio giudicante
Nel procedimento penale minorile le decisioni possono essere prese, a seconda della fase del procedimento, o da un giudice monografico (G.I.P.) o da un Organo collegiale: in udienza preliminare il collegio è composto da un giudice togato e due da due giudici onorari; in udienza dibattimentale il collegio è composto da due giudici togati e da due giudici onorari.
Comunità
E’ una struttura residenziale a carattere educativo, che accoglie prevalentemente a preadolescenti e adolescenti sprovvisti di figure parentali idonee a seguirli nel processo formativo. L'assistenza è fornita da educatori professionali, che esercitano in quel contesto la loro specifica professione in forma di attività lavorativa. Vi sono due tipi di comunità: le comunità pubbliche o ministeriali gestite dal personale della Giustizia Minorile che accolgono solo minorenni sottoposti a misura penale, e comunità gestite da privati, che ospitano giovani che si trovano in difficoltà e giovani sottoposti a misure penali.
Corte d’Appello
E’ un collegio di secondo grado che giudica sulle sentenze emesse dal tribunale ordinario, su quelle pronunciate nelle forme del giudizio abbreviato dal giudice per le indagini e per l'udienza preliminare. In essa vi è una sezione specializzata per i minorenni, in cui può essere presentato l’appello.
Decreto del Presidente della Rpubblica (d.p.r.) n. 448 del 22 settembre 1988
E’ il testo normativo che stabilisce le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
Decreto legislativo (d. Lgs.) n. 272 del 28 luglio 1989
E’ il testo normativo che stabilisce le norme di attuazione e di coordinamento del processo penale a carico di imputati minorenni
Dibattimento (I° grado)
E’ la fase processuale destinata all’acquisizione delle prove, alla discussione ed alla decisione sulla responsabilità dell’imputato, dopo il rinvio a giudizio disposto dal giudice dell’udienza preliminare. Tale fase non è pubblica.
Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova (Art.29 D.P.R. 448/88)
Alle fine della prova il giudice dichiara l’estinzione del reato per buona riuscita della messa alla prova.
Educatore
E’ un professionista che opera in C.P.A., Comunità Ministeriale e I.P.M., con il compito di accogliere, prendere in carico e formulare una progettazione educativa con e per il minore. Sostiene il minore nella sua permanenza nelle strutture residenziali e lo accompagna nelle varie fasi processuali.
G.I.P- Giudice delle Indagini Preliminari
E’ un magistrato professionale (non può essere giudice onorario) che decide su singole questioni che riguardano la fase delle indagini preliminari e assume prove non rinviabili al dibattimento. Ha principalmente due funzioni: pronuncia dei primi provvedimenti relativi alla libertà personale e decisione di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
G.U.P. - Giudice dell’Udienza Preliminare
E’ un Organo collegiale composto da un giudice togato e due (un uomo e una donna) giudici onorari. Formalmente il Pubblico Ministero cita il ragazzo avanti al G.U.P. chiedendo che disponga il rinvio a giudizio. In udienza preliminare si assumono le decisioni penali e civili secondo valutazioni che considerano la personalità del soggetto e le esigenze educative.
I.P.M. - Istituto Penale per i Minorenni
L’IPM è la struttura che accoglie i minorenni per la custodia cautelare e la detenzione definitiva; gli IPM accolgono minorenni autori di reato e sino a una massima età di 21 anni. L’IPM garantisce i diritti dei minori alla crescita armonica psico-fisica, allo studio, alla salute, ecc., ed infatti al suo interno si svolgono attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale.
Al suo interno lavora un équipe costituita da educatori, psicologi, assistente sociale, mediatore culturale, che hanno il compito di promuovere la realizzazione dei progetti educativi con e per i minori ospiti. Vi si trovano anche gli agenti di polizia penitenziaria che hanno il compito di assicurare la custodia dei detenuti.
Magistrato di Sorveglianza
è un Giudice specializzato che ha il compito di vigilare sull'esecuzione delle misure penali e di sicurezza, al fine di garantire che l'esecuzione di ogni forma di custodia sia eseguita ed attuata in conformità alle leggi ed ai regolamenti. Tra i suoi compiti vi è anche quello di approvare i provvedimenti di modifica dell'affidamento in prova al Servizio Sociale e quelli per il lavoro all'esterno. E' inoltre competente per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive. Autorizza infine permessi e licenze.
Mediatore Culturale
E’ un professionista, solitamente un cittadino straniero che ha seguito un particolare percorso di formazione. Svolge un’attività di facilitazione nella comunicazione e agevola la comprensione tra persone di diversa origine culturale, fornendo informazioni e dissipando i malintesi e gli equivoci che possono insorgere non solo a livello linguistico, ma anche e soprattutto culturale. E’ presente in tutti i Servizi Minorili e accompagna il minore straniero in ogni fase del percorso penale – accoglienza, attuazione della presa in carico e dimissione – per facilitare la comunicazione tra il personale della Giustizia Minorile e i minori stranieri e la loro famiglia.
Mediazione penale
E’ uno strumento della Giustizia Riparativa, non ancora disciplinato nell’ordinamento italiano, ma adottato in via sperimentale: scambio fra le parti per permettere loro di confrontarsi sull’episodio delittuoso, sui loro punti di vista e sulle emozioni collegate cercando una soluzione al conflitto, grazie all’aiuto di una persona terza e neutrale.
Misure cautelari
Sono provvedimenti coercitivi emessi dal giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, al fine di garantire le indagini e la collettività nel caso di pericolosità del reo.
Le misure cautelari si distinguono in base al loro progressivo grado di afflittività:
- Art. 20 D.P.R. 448/88 - prescrizioni: misura più blanda e non detentiva, il giudice può impartire al minorenne specifiche prescrizioni/limitazioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero di altre attività utili per la sua educazione;
- Art. 21 D.P.R. 448/88 - permanenza in casa: obbligo al minorenne di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora; con lo stesso provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone;
- Art. 22 D.P.R. 448/88 - collocamento in comunità: affidamento del minore a una struttura pubblica o privata con prescrizioni aggiuntive quando la situazione socio-familiare non risulti idonea a tale compito;
- Art. 20 D.P.R. 448/88 - custodia cautelare: misura che prevede la custodia del minore presso un Istituto Penale per i Minorenni.
Perdono giudiziale
E’ un beneficio esclusivo del rito minorile, ed è concesso dal Giudice dopo aver accertato la responsabilità penale. Con il perdono giudiziale, il Giudice può dichiarare che il reato è estinto quando ritiene che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Procedimento
E’ la fase del processo e quella delle indagini.
Processo
Nel rito minorile, inizia nel momento in cui il P.M. chiede al G.U.P. di pronunciarsi sul capo di imputazione formulato e termina con l’emanazione della sentenza definitiva.
Procura della Repubblica
E’ l’ufficio del Pubblico Ministero, organismo diverso e distinto dal Tribunale. Esso esercita l’azione penale nei confronti dei minorenni imputati di reato.
Progetto educativo individualizzato (P.E.I.)
E’ un programma elaborato dall’Assistente Sociale dell’USSM, condiviso con il minore e la famiglia, consistente in un percorso educativo per far evolvere la personalità del ragazzo positivamente attraverso impegni specifici che il minore deve assolvere. Tra gli impegni: scuola, lavoro, attività di volontariato, possibile conciliazione con la vittima.
Psicologo
E’ un professionista che opera in tutti i servizi minorili (CPA, Comunità, IPM, USSM) e svolge un’attività di osservazione e supporto al minore al fine di valutarne la personalità e i bisogni, in ogni fase del percorso penale.
Pubblico Ministero – P.M.
E’ il magistrato della Procura della Repubblica che sostiene l’accusa durante l’azione penale. Le sue funzioni sono: conduzione delle indagini; in caso ci siano elementi per sostenere l’accusa formula l’imputazione e richiede il rinvio a giudizio. E’ un magistrato, ma non è un giudice.
Riparazione del danno
E’ un attività di riconoscimento del danno prodotto alla vittima; avviene mediante risarcimento o con l’adoperarsi del minore in interventi per attenuare le conseguenze del reato. Esempio: volontariato sociale nell’ambito delle prestazioni svolte da enti, associazioni ed organizzazioni.
Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza de fatto (Art. 27 D.P.R. 448/88)
Il Giudice può pronunciare tale sentenza quando in considerazione della tenuità del fatto, dell’occasionalità del comportamento e della sussistenza di un pregiudizio per le esigenze educative del minore a causa dell’ulteriore corso del procedimento
Servizi Minorili della Giustizia:
E’ l’insieme costituito da C.P.A., Comunità, U.S.S.M., che coordinati dal C.G.M., costituiscono un sistema che accompagna il minore in tutto il percorso penale.
Sospensione del processo e messa alla prova (Art. 28 D.P.R. 448/88)
E’ un provvedimento del processo penale minorile che prevede la sospensione del processo penale per un periodo non superiore ai tre anni. Il minore viene affidato ai Servizi Sociali della Giustizia (USSM) che stendono un progetto individualizzato, che impegna il ragazzo a perseguire certi obiettivi. Alla conclusione del progetto (o nel corso di questo se vi sono gravi trasgressioni) il Giudice lo valuta. In caso di esito positivo, il Giudice dichiara estinto il reato. Se l’esito è negativo, il processo riprende l’iter.
Tribunale per i Minorenni – T.M.
E’ un organo giudiziario, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18. La sua composizione è mista, è formato cioè da giudici professionali (detti anche "giudici togati") e da giudici onorari, che sono degli esperti nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni - U.S.S.M.
L’USSM fornisce assistenza al minore in ogni stato e grado del procedimento, controllando la promozione e la protezione dei loro diritti. Gli USSM raccolgono e forniscono elementi (cognitivi, psicologici, familiari e sociali) sul minorenne. Inoltre sviluppano attività di supporto e controllo per la realizzazione delle misure cautelari in cooperazione con gli altri Servizi della Giustizia e gli Enti locali.
|